Sez. 6, Sentenza n. 2919 del 20/06/1994 Cc. (dep. 07/09/1994) Rv. 199142 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione | Misura disposta contestualmente alla convalida dell'arresto (o del fermo) - Necessità di particolare motivazione - Esclusione - Riferimento alla motivazione adottato per la convalida ed alle richieste del pubblico ministero - Sufficienza.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione
Quando la misura cautelare venga disposta contestualmente alla convalida dell'arresto e dopo la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'indagato il G.I.P. non è obbligato a motivare in modo particolareggiato il provvedimento cautelare ben potendo fare parziale riferimento alla motivazione adottata in relazione alla convalida ovvero alle richieste del pubblico ministero, riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento d'arresto (o di fermo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 29, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)