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Sez. 3, Sentenza n. 48320 del 20/04/2016 Cc. (dep. 16/11/2016) Rv. 268570 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Misura disposta contestualmente alla convalida dell'arresto - Necessità di particolare motivazione - Esclusione - Riferimento alla motivazione adottata per la convalida ed alle richieste del pubblico ministero - Sufficienza.
Stato
decisa il 2016-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268570-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Quando la misura cautelare è disposta contestualmente alla convalida dell'arresto e dopo la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'indagato, il G.I.P. non è obbligato a motivare in modo particolareggiato il provvedimento cautelare, ben potendo fare parziale riferimento alla motivazione adottata in relazione alla convalida ovvero alle richieste del pubblico ministero, riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento d'arresto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)