Sez. L, Sentenza n. 18532 del 25/08/2006 (Rv. 592229 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza - Regime transitorio ex art. 25, coma settimo, legge n. 6 del 1981 - Requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa previgente - Applicabilità - Condizione - Iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 - Rilevanza.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della n. 6 del 1981 è "condicio iuris", necessaria e sufficiente, per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma settimo, della stessa legge, che conserva il più favorevole requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (anzianità minima di venti anni) previsto dalla normativa previgente.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)