Sez. 1, Sentenza n. 6485 del 08/06/1995 (Rv. 492751 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE | Società per azioni posta in liquidazione - Fallimento - Concordato fallimentare - Proposta - Presentazione da parte dell'amministratore - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE
Con riguardo al fallimento di una società per azioni posta in liquidazione, è inammissibile la proposta di concordato fallimentare presentata dall'amministratore. Infatti la legittimazione a proporre tale proposta spetta ai liquidatori dato che loro hanno la rappresentanza in via esclusiva della società in liquidazione (artt. 2452 e 2278, secondo comma, cod. civ.) e che in relazione alla proposta di concordato - che secondo l'art. 124 legge fall. deve essere presentata dal "fallito" - non è prevista l'iniziativa di altri soggetti al di fuori del fallito o dei suoi rappresentanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2452, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)