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Sez. 3, Sentenza n. 4188 del 29/10/1954 (Rv. 881392 - 01)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESISTENZA E NATURA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - PRONUNZIA DELLA SUPREMA CORTE - INAMMISSIBILITÀ - ALBERGO E ALBERGATORE - COLLEGIO ARBITRALE ALBERGHIERO - COMPETENZA - QUESTIONI INCIDENTALI - AMMISSIBILITÀ - ARBITRAMENTO - ARBITRATO NECESSARIO - CAUSE PREGIUDIZIALI DI COMPETENZA ORDINARIA - GIUDIZIO ARBITRALE NON ANCORA INSTAURATO. ARBITRAMENTO - ARBITRATO NECESSARIO - CAUSA CONNESSA CON ALTRA DI COMPETENZA ORDINARIA - EFFETTI - ALBERGO E ALBERGATORE - COLLEGIO ARBITRALE - POTERI - DECISIONI - NATURA
Stato
decisa il 1954-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881392-01

COMPETENZA E GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESISTENZA E NATURA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - PRONUNZIA DELLA SUPREMA CORTE - INAMMISSIBILITÀ - ALBERGO E ALBERGATORE - COLLEGIO ARBITRALE ALBERGHIERO - COMPETENZA - QUESTIONI INCIDENTALI - AMMISSIBILITÀ - ARBITRAMENTO - ARBITRATO NECESSARIO - CAUSE PREGIUDIZIALI DI COMPETENZA ORDINARIA - GIUDIZIO ARBITRALE NON ANCORA INSTAURATO. ARBITRAMENTO - ARBITRATO NECESSARIO - CAUSA CONNESSA CON ALTRA DI COMPETENZA ORDINARIA - EFFETTI - ALBERGO E ALBERGATORE - COLLEGIO ARBITRALE - POTERI - DECISIONI - NATURA

Nei casi particolari in cui il presupposto negativo della Competenza del giudice adito si immedesima con quello negativo della fondatezza in merito o della proponibilità della domanda, è da ritenere che il supremo collegio non possa, nella sua funzione regolativa della Competenza per saltum, emettere una pronunzia sulla controversa esistenza e natura del rapporto, in quanto tale pronunzia non servirebbe in realtà ad identificare come competente l'uno anziché l'altro giudice, ma sostanzialmente costituirebbe una sia pure indiretta decisione del merito della causa, non ancora passato al vaglio dei gradi inferiori. Il principio, desumibile a contrariis dal testo dell'art 819 cod proc civ, che, cioe, gli arbitri possano, a parte i casi in cui la questione incidentale non puo a norma dell'art 806 formare oggetto di giudizio arbitrale, decidere legittimamente, nel caso del procedimento, tutte le questioni incidentali insorte, la cui soluzione si presenti rilevante ai fini del giudizio loro affidato, e applicabile anche agli arbitrati necessari, ed in particolare al collegio arbitrale per gli alberghi, considerato anche il riferimento, contenuto nell'art 7, secondo comma, decreto n 424 del 1926, alle norme processuali che regolano l'arbitrato ordinario. Il potere dell'arbitro, sia volontario che necessario, di pronunciare sulle questioni pregiudiziali viene meno quando queste esulino dall'ambito delle materie devolutegli rispettivamente dalla volontà delle parti e della legge e su di esse debbasi decidere non incidentur tantum, ma in via principale, con efficacia di giudicato. Una siffatta ipotesi, nella quale la causa pregiudiziale deve essere attribuita, secondo i normali criteri, alla Competenza del giudice ordinario, si verifica anche quando, non essendosi ancora instaurato con la Costituzione dell'organo il giudizio arbitrale e pendendo, intanto, giudizio davanti al magistrato ordinario per far dichiarare in linea preventiva la Competenza degli arbitri, vengano in tale Sede le questioni apparentemente prospettate per fondare su di esse l'eccezione di incompetenza degli arbitri: in tal caso la detta eccezione di incompetenza dimostra, anche più della domanda esplicita di accertamento incidentale, la volontà diretta ad ottenere la pronuncia con efficacia di cosa giudicata. Il principio per cui, nella ipotesi di cause connesse (ipotesi alla quale può ricondursi anche quella della causa pregiudiziale si innesta alla causa principale), alcune di Competenza del giudice ordinario ed altre di Competenza degli arbitri, la Competenza ordinaria attrae ed assorbe quella arbitrale, è correttamente riferibile al caso dell'arbitrato ordinario o facoltativo, ma esso non appare, invece, applicabile alla ipotesi degli arbitri necessari, ai quali la legge attribuisce una speciale Competenza esclusiva per materia, non derogabile neanche per ragioni di connessione o di pregiudizialità. Al collegio arbitrale alberghiero non è affatto attribuita la potestà di emettere, previo accertamento di precedenti obblighi inadempiuti, sentenza di condanna, bensì il solo potere di determinare o modificare il contenuto o un elemento di rapporti precostituiti, con attività discrezionale ed equitativa sostanzialmente affine a quella di un arbitratore; le decisioni di tale organo sono, quindi, puramente determinative o dispositive, come tali, si contrappongono alla sentenza di condanna, la cui pronuncia sul presupposto dell'inadempimento dell'Obbligo, come determinato dalla sentenza arbitrale, resta riservata al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1946 num. 424 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)