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Sez. 3, Sentenza n. 781 del 24/03/1966 (Rv. 321572 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONTRATTUALE ED EXTRA - CONTRATTUALE - CONCORSO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321572-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONTRATTUALE ED EXTRA - CONTRATTUALE - CONCORSO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*

Il concorso tra responsabilita extracontrattuale e responsabilita contrattuale, derivanti da un unico comportamento colposo o doloso, che importi lesione non soltanto dei diritti specifici derivanti dal contratto, ma anche dei diritti che alla persona offesa spettano indipendentemente dall'esistenza di un rapporto contrattuale, e ammissibile soltanto quando si tratta di lesioni di diritti assoluti e primari, valenti erga omnes, quali il diritto alla vita, alla integrita e incolumita personale, alla proprieta, all'onore, mentre non puo invocarsi la tutela derivante dalle norme che regolano la responsabilita aquiliana da parte di colui che vanti un diritto relativo, che riceva protezione proprio dalla disciplina legale del contratto. Pertanto, non puo essere chiesto al locatore a titolo di responsabilita extracontrattuale il risarcimento dei danni per il mancato godimento dei locali affittati, mentre tale tutela puo essere invocata per i danni eventualmente causati dal comportamento del locatore alle attrezzature dell'azienda commerciale gestita nell'immobile locato. -nella specie il locatore aveva cominciato a demolire lo stabile, in cui era il negozio locato ad uso di Esercizio commerciale, quando era ancora in vita il contratto di locazione-. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)