Sez. 3, Sentenza n. 7069 del 29/11/1986 (Rv. 449148 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - PER OMESSO VERSAMENTO AL MITTENTE DI SOMME RISCOSSE DAL DESTINATARIO DI MERCE SPEDITA IN CONTRASSEGNO - CONCORSO DELLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - PER OMESSO VERSAMENTO AL MITTENTE DI SOMME RISCOSSE DAL DESTINATARIO DI MERCE SPEDITA IN CONTRASSEGNO - CONCORSO DELLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
Allorquando il vettore abbia omesso di versare al mittente la somma che il destinatario della merce spedita in contrassegno aveva corrisposto all'incaricato (indebitamente appropriatosi di tale somma) del vettore medesimo, l'interesse leso da tale soggetto è tutelato soltanto come diritto di credito, sicché va esclusa (nei confronti del debitore) la possibilità del concorso della tutela aquiliana, con l'ulteriore conseguenza dell'inapplicabilità della disciplina della prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito. (V 1008/72, mass n 357329; (V 1118/69, mass n 339656; (V 781/66, mass n 321572; (V 2241/62, mass n 253642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)