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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10275 del 26/04/2017 (Rv. 643927 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Spettanza a soggetti comunitari non residenti – Art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972 - Istanza di rimborso IVA – Termine semestrale – Natura perentoria – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643927-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, ai fini del rimborso dell'imposta, ex art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri dell'Unione e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine semestrale (successivo allo scadere dell'anno di esigibilità dell'imposta) previsto dall'art. 1, comma 2, del d.m. 20 maggio 1982, cui rinvia il comma 6 del citato art. 38-ter, è stabilito a pena di decadenza, conformemente all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale sulla portata dell'art. 7 della Direttiva del Consiglio CEE 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE "ratione temporis" vigente, con sentenza del 21 giugno 2012, C-294/11.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DM Finanze 20/05/1982 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 06/12/1979 num. 1072 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)