Sez. 5, Sentenza n. 8366 del 05/04/2013 (Rv. 626424 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Spettanza a soggetti comunitari non residenti - Rimborso ex art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Domanda - Termine semestrale previsto dal d.m. 20 maggio 1982 - Natura perentoria - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA e con riguardo al rimborso dell'imposta, ex art. 38-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri dell'Unione e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine semestrale (successivo allo scadere dell'anno di esigibilità dell'imposta) per la proposizione dell'istanza di rimborso, previsto dall'art. 1, comma secondo, del d.m. 20 maggio 1982 (al quale rinvia al comma sesto del citato art. 38-ter), è stabilito a pena di decadenza, conformemente all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale sulla portata dell'art. 7 della Direttiva del Consiglio CEE 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE "ratione temporis" vigente, con sentenza del 21 giugno 2012, C-294/11.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DM Finanze 20/05/1982 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 06/12/1979 num. 1072 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)