Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 12/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169305 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - PROGNOSI CIRCA LA COMMISSIONE DI FUTURI REATI PER LA COLLETTIVITÀ - MOTIVAZIONE - REQUISITI SUFFICIENTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - PROGNOSI CIRCA LA COMMISSIONE DI FUTURI REATI PER LA COLLETTIVITÀ - MOTIVAZIONE - REQUISITI SUFFICIENTI.*
La prognosi, espressamente prevista dall'art. 277 cod. proc. pen. (facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria), relativa alla probabilità che l'imputato, una volta libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività, non comporta la riproduzione della formula legislativa o l'uso di altra espressione sacramentale, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione emerga che il giudice, nel decidere sull'istanza di libertà provvisoria, abbia valutato la personalità dell'imputato e le circostanze del fatto in funzione dell'eventuale pericolo per le esigenze di tutela sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)