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Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 01/04/1987 Cc. (dep. 29/05/1987) Rv. 176083 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DI ENTRAMBE LE RAGIONI OSTATIVE DELLA CAUTELA PROCESSUALE E DELLA TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176083-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DI ENTRAMBE LE RAGIONI OSTATIVE DELLA CAUTELA PROCESSUALE E DELLA TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Il beneficio della libertà provvisoria può essere concesso dal giudice solo quando sia stata accertata l'assenza di entrambe le ragioni ostative della cautela processuale e della tutela della collettività. (nella specie è stata annullata l'ordinanza di concessione della libertà provvisoria per omessa valutazione della personalità dell'imputato la cui pericolosità poteva facilmente dedursi dai suoi numerosi e specifici precedenti penali). (Conf mass n 161579; (Conf mass n 169284; (Conf mass n 169305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)