Sez. L, Sentenza n. 7812 del 20/12/1986 (Rv. 449756 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MANSIONI DEL LAVORATORE INQUADRATO IN UNA DETERMINATA QUALIFICA COMPRENDENTI ANCHE LA SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE DI GRADO SUPERIORE - ATTIVITÀ SOSTITUTIVA - CONSEGUENTE DIRITTO ALLA COSIDDETTA PROMOZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MANSIONI DEL LAVORATORE INQUADRATO IN UNA DETERMINATA QUALIFICA COMPRENDENTI ANCHE LA SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE DI GRADO SUPERIORE - ATTIVITÀ SOSTITUTIVA - CONSEGUENTE DIRITTO ALLA COSIDDETTA PROMOZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Il diritto al riconoscimento della qualifica superiore per lo svolgimento di fatto delle relative mansioni presuppone, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., che le mansioni svolte in via temporanea siano diverse da quelle proprie della qualifica del lavoratore assegnato a tali temporanee mansioni. Siffatto presupposto manca nel caso in cui le mansioni del lavoratore inquadrato in una determinata qualifica comprendano anche la sostituzione del lavoratore di grado superiore impedito od assente, con la conseguenza che tale attività sostitutiva (nella specie, la sostituzione del funzionario titolare, impedito o assente, da parte del capoufficio, inclusa fra i compiti del secondo dall'ordinamento interno del Banco di Napoli) non è utile ai fini della maturazione del diritto alla cosiddetta promozione automatica previsto dalla norma citata. (V 183/85, mass n 438404).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)