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Sez. L, Sentenza n. 183 del 19/01/1985 (Rv. 438404 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - COLLABORAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE DI GRADO PIÙ ELEVATO GIÀ PREVISTE TRA LE MANSIONI ORIGINARIE - DIRITTO ALLA QUALIFICA O ALLE RETRIBUZIONI MAGGIORI - INSUSSISTENZA - TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI UN LAVORATORE CON ALTRO INFERIORE NON SOLO PER GRADO O QUALIFICA MA ANCHE PER CATEGORIA - ESTINZIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438404-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - COLLABORAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE DI GRADO PIÙ ELEVATO GIÀ PREVISTE TRA LE MANSIONI ORIGINARIE - DIRITTO ALLA QUALIFICA O ALLE RETRIBUZIONI MAGGIORI - INSUSSISTENZA - TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI UN LAVORATORE CON ALTRO INFERIORE NON SOLO PER GRADO O QUALIFICA MA ANCHE PER CATEGORIA - ESTINZIONE.*

Allorché tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza siano già compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, la temporanea ed occasionale sostituzione del medesimo, da parte del lavoratore di grado inferiore, non attribuisce a quest'ultimo né il diritto alla qualifica superiore né il diritto al trattamento economico corrispondente, difettando in tal caso, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il requisito della "diversità" (rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza) delle mansioni svolte in via temporanea e non essendo d'altra parte configurabile violazione dell'art. 36 cost., che non sancisce la parità di trattamento fra lavoratori con eguali mansioni. Tale principio trova applicazione anche quando la disciplina del rapporto di lavoro preveda la temporanea sostituzione del lavoratore con altro inferiore non solo per grado o qualifica ma anche per categoria, come nel caso dello ordinamento interno del Banco di Napoli, che attribuisce al vicedirettore di succursale, appartenente alla categoria dei funzionari (non compresa tra le categorie menzionate dall'art. 2095 cod. civ. ma intermedia fra la categoria dei dirigenti e quella degli impiegati di prima categoria con funzioni direttive), il compito di sostituire provvisoriamente il direttore, appartenente alla categoria dei dirigenti. (V 3384/83, mass n 428283; (V 1859/83, mass n 426700; (V 1859/83, mass n 426702).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)