Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 11/03/1993 (Rv. 481355 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuove prove | Rimessione della causa al collegio - Termine ultimo per la produzione di nuovi documenti - Documenti attinenti a questioni rilevabili d'ufficio - Inclusione - Produzione tardiva - Conseguenze.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuove prove
Ai sensi degli artt. 184 cod. proc. civ. e 87 disp. att. cod. proc. civ. la rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore costituisce il limite temporale entro il quale la parte ha facoltà di produrre nuovi documenti, con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere - pur se attengono a questioni, come quella dello interesse ad agire, rilevabili anche d'ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del processo - quante volte la parte interessata ad opporsi alla tardiva produzione sollevi tempestivamente la relativa eccezione, anche in sede di udienza collegiale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)