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Sez. 1, Sentenza n. 10863 del 17/12/1994 (Rv. 489280 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Documenti - Produzione in giudizio dopo l'udienza di rimessione della causa al collegio - Tardiva produzione - Eccezione - Mancata sollevazione in sede di discussione della causa dinnanzi al Collegio - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489280-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE

La violazione della regola per la quale la produzione in giudizio di nuovi documenti è consentita alle parti solo fino all'udienza di rimessione della causa al collegio (art. 184 cod. proc. civ., applicabile anche in grado di appello in virtù del richiamo operato dal successivo art. 359, comma 1), rimane sanata, nel caso in cui i documenti siano prodotti dopo tale udienza, qualora la parte controinteressata non sollevi la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)