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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11808 del 12/04/2022 (Rv. 664670 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664670-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso un possibile contrasto di giudicati tra giudizio di opposizione allo stato passivo - in cui erano stati ammessi crediti relativi a canoni di locazione ed Iva non corrisposti dalla società in amministrazione straordinaria, derivanti da un contratto di locazione stipulato con la stessa parte acquirente di immobili a lei

precedentemente venduti dalla società "in bonis" - e procedimento avente per oggetto la nullità del suddetto atto di trasferimento).

Legge Falliment. art. 96 com. 6, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)