Sez. T, Ordinanza n. 29245 del 05/11/2025 (Rv. 677021-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito erariale oggetto di cartella di pagamento impugnata - Ammissione al passivo con riserva - Rigetto della domanda in primo grado - Interesse della curatela all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Nel caso in cui l'ammissione con riserva al passivo fallimentare sia avvenuta per la pendenza di un giudizio tributario avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa a un credito erariale, sussiste l'interesse della curatela a ricorrere avverso il rigetto in primo grado della domanda, in quanto l'accoglimento del gravame determinerebbe, per effetto del disposto di cui all'art. 113-bis l.fall., l'esclusione di detto credito dal passivo, a nulla rilevando che lo stesso possa esservi insinuato a prescindere dall'emissione della cartella esattoriale e, in generale, da un atto esecutivo, sulla base della sola esistenza dell'obbligazione (la quale - salvo contestazione nel merito - può essere provata dall'esibizione del ruolo).
Legge Falliment. art. 113 bis, Legge Falliment. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)