Sez. 6, Sentenza n. 32980 del 22/07/2015 Cc. (dep. 27/07/2015) Rv. 264463 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Riconoscimento delle sentenze di condanna emesse in altro Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'esecuzione in Italia - Sentenza non trasmessa per il tramite del Ministro della giustizia - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Ai fini del riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 2010, la Corte d'appello investita della richiesta non può dichiararne l'inammissibilità per il fatto che la sentenza non sia stata trasmessa per il tramite del Ministro della giustizia, ma direttamente dall'Autorità giudiziaria straniera, avendo l'Autorità governativa un ruolo di mera ricezione e trasmissione della sentenza, ed essendo espressamente prevista, dal predetto D.Lgs., la possibilità di una "corrispondenza diretta" tra le autorità giudiziarie interessate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 12, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)