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Sez. 6, Sentenza n. 7750 del 24/11/2015 Cc. (dep. 25/02/2016) Rv. 266125 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione esecutiva - Potere dell'autorità giudiziaria di disporre in Italia la esecuzione di pena inflitta all'estero - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266125-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)