Sez. 3, Sentenza n. 7880 del 20/06/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160420 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULA AMPIA IN PRIMO GRADO - APPELLO - CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - APPLICABILITÀ NELLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE - DIBATTIMENTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: AMNISTIA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULA AMPIA IN PRIMO GRADO - APPELLO - CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - APPLICABILITÀ NELLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE - DIBATTIMENTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: AMNISTIA.*
Il proscioglimento prima del dibattimento, di cui all'art. 421 cod. proc. pen., qualora sussista una causa che estingue il reato, non trova applicazione nella ipotesi in cui l'imputato sia stato assolto con formula ampia dal giudice di primo grado. Pertanto il giudice d'appello potrà applicare la causa estintiva del reato non nella fase degli Atti preliminari al dibattimento, ma soltanto dopo aver proceduto al dibattimento, nel quale l'imputato abbia fatto valere le sue ragioni. (fattispecie relativa ad applicazione di amnistia).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)