Sez. 4, Sentenza n. 10356 del 20/05/1988 Ud. (dep. 24/10/1988) Rv. 179523 - 01
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - SENTENZA DI PRIMO GRADO CONTENENTE CONDANNA DELL'IMPUTATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRONUNCIA DI PROSCIOGLIMENTO ANTICIPATO - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - SENTENZA DI PRIMO GRADO CONTENENTE CONDANNA DELL'IMPUTATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRONUNCIA DI PROSCIOGLIMENTO ANTICIPATO - ESCLUSIONE.*
Vi è impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di Estinzione del reato per amnistia allorché in primo grado vi sia stata pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento del danno, poiché l'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, contenente delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto e Disposizioni sull'Azione civile in seguito ad amnistia, impone al giudice della impugnazione che dichiari estinto il reato, di decidere egualmente sul gravame ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (V mass n 177961; (V mass n 174047; (V mass n 164790; (V mass n 160420; (V mass n 157507; (V mass n 154716; (Conf mass n 150367).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)