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Sez. U, Sentenza n. 1618 del 28/04/1975 (Rv. 375214 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PER IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375214-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PER IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*

La situazione di improponibilita assoluta della domanda per Mancanza della posizione soggettiva rilevante per il diritto si verifica soltanto quando non esista alcuna norma o alcun principio dell'ordinamento, in base ai quali la pretesa fatta valere sia riconducibile ad una situazione soggettiva suscettibile di tutela diretta (diritto soggettivo) o indiretta (interesse legittimo). (nella specie, le Sezioni Unite hanno escluso che il ricorso, con cui si affermava la non configurabilita di un diritto soggettivo del lavoratore licenziato alla riassunzione, profilasse una questione di improponibilita assoluta, risultando fondata su una norma di legge - art 18 legge n 300 del 1970 - l'Azione del lavoratore per la reintegrazione nel posto di lavoro). (Conf 1523/73, mass n 364289; 1247/73, mass n 363817; (Conf 3073/72, mass n 360855; 1008/72, mass n 357330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)