Sez. U, Sentenza n. 1523 del 24/05/1973 (Rv. 364289 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PER IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PER IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilita della domanda deve ritenersi verificato solo quando la situazione dedotta, per difetto di una norma o di un principio dell'ordinamento che la tuteli, resti al di fuori del campo giuridico e non sia, quindi, neppure in astratto, configurabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo. Attiene, invece, al merito stabilire se sussistano in concreto tutte le condizioni per la tutela di una situazione in ordine alla quale sia sorto contrasto non relativamente all'esistenza della norma, bensi alla sua interpretazione. (V 867/73, mass n 363185; 3083/72, mass n 360855; (V 1008/72, mass n 357330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)