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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 249 del 1982

Decisione
decisa il 1982-12-20, depositata il 1982-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:249
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14581

  • Contratti agrari
  • Affitto di fondi rustici
  • Canone
  • Determinazione, adeguamento e corresponsione dei canoni
  • Assunta violazione dei principi di uguaglianza, riconoscimento e garanzia legislativa della proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale, possibilità di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata al fine di un razionale sfruttamento del suolo
  • Questioni in parte già decise
  • Ius superveniens
  • Più completa disciplina della materia
  • Necessità di nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 44, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 3, in particolare dell'undicesimo comma di quest'ultimo, e 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e relative modifiche), concernenti la determinazione, l'adeguamento e la corresponsione dei canoni di fitto, postoché parte delle questioni proposte sono state già decise dalla Corte e, comunque, sulle restanti può influire la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, che ha compiutamente modificato il sistema della legge denunciata, per cui s'impone il riesame della loro rilevanza. - S. n. 153/1977.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4, Comma terzo, della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e relative modifiche) promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1976 dal Tribunale di Cremona - Sez. agraria - nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bianchi Maria Chiara ed altri e Ferrari Mario, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 2 maggio 1979. Udito nella Camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con ordinanza pronunciata l'11 ottobre 1976, pervenuta a questa Corte il 14 febbraio 1979, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, in particolare del 15 (rectius 11) comma di quest'ultimo e dell'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;
punto 2
considerato che parte delle questioni proposte sono già state decise da questa Corte con la sentenza n. 153 del 1977; che, comunque, sulle restanti questioni può influire la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha compiutamente modificato il sistema della legge denunciata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza delle questioni proposte. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFAN0 - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze