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Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 20/10/1998 Ud. (dep. 09/12/1998) Rv. 212657 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi delle pubbliche fognature - Regime di cui all'art. 25 legge 319 del 1976 - Applicabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212657-01

ACQUE

In tema di scarichi delle pubbliche fognature non trova attuazione l'art. 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319, fino all'approvazione dei limiti di accettabilità da parte delle Regioni, sia perché tale interpretazione presuppone la assimilabilità tra fogne ed insediamenti produttivi (riferendosi soltanto a questi ultimi l'art. 25), sia perché l'art. 25 è statuizione transitoria relativa alla legge 319 del 1976 e non alla legge 172 del 1995; sia perché si verificherebbe una irragionevole discriminazione tra il periodo transitorio, durante il quale sarebbe obbligatorio osservare le tabelle allegate alla legge 319, la cui violazione costituirebbe reato, ed il regime definitivo, nel quale tale comportamento è comunque depenalizzato.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)