Sez. 3, Sentenza n. 12234 del 10/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203701 - 01
Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Ecologia - Depuratore comunale - Natura di insediamento produttivo - Sussistenza - Raccolta di scarichi civili - Irrilevanza - Assimilabilità a scarico civile - Necessità di accertamento - Sussistenza - Applicabilità art. 21 comma terzo legge 10 maggio 1976 n. 319 - Possibilità - Modifiche introdotte con la legge 17 maggio 1995 n. 172 - Incidenza - Esclusione.
Acque
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, un depuratore comunale costituisce un insediamento produttivo in senso tecnico in considerazione della natura dell'attività esplicata, che è quella della produzione di un servizio con l'impiego di risorse, personale qualificato e tecnologie atte allo scopo. Lo scarico perciò deve essere classificato tra quelli da insediamento produttivo anche quando convoglia scarichi soltanto civili. Anche dopo l'emanazione della legge 17 maggio 1995 n. 172, il superamento dei limiti tabellari da parte del depuratore comunale costituisce perciò violazione dell'art. 21 comma terzo della legge 10 maggio 1976 n. 319. La norma non sarà applicabile solo nel caso di accertamento positivo della assimilabilità dello scarico del depuratore di una fogna (in cui confluiscono esclusivamente scarichi civili) ad uno scarico civile. In tal caso dovrà farsi riferimento al più blandi limiti tabellari previsti dalla tabella C allegata alla legge, ma il loro superamento continuerà a costituire illecito penale dal momento che la legge del 1995 (che tra l'altro ha depenalizzato la mancata autorizzazione per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature) non ha modificato il secondo comma dell'art. 21 ed il primo comma dell'art. 25.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)