Sez. 1, Sentenza n. 11176 del 15/02/2002 Cc. (dep. 18/03/2002) Rv. 221096 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Trattato Italo-Canadese - Preventiva rinuncia dell'interessato ad avvalersi del principio di specialità - Possibilità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di estradizione, l'art. 15 del trattato italo-canadese sottoscritto il 6 maggio 1981 e ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell'interessato quale ipotesi di deroga al principio di specialità - tali configurandosi, invece, solo il consenso dello Stato richiesto ed il mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente da parte dell'estradato, entro 45 giorni dal suo definitivo rilascio - né la suddetta ipotesi è prevista da norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ovvero dalla disciplina suppletiva dell'art. 721 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inefficace, come deroga al principio di specialità, la rinuncia preventiva e generalizzata dell'estradando ad avvalersi delle garanzie giurisdizionali previste dalla legge interna per il procedimento estradizionale nello Stato richiesto).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1985 num. 158, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Tratt. Internaz. 06/05/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)