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Sez. 1, Sentenza n. 33963 del 20/05/2004 Ud. (dep. 09/08/2004) Rv. 229588 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità | Trattato bilaterale italo - Canadese di estradizione del 6 maggio 1981 - Rinuncia preventiva dell'estradando all'applicazione del principio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229588-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità

In tema di estradizione dall'estero, l'accordo italo-canadese di estradizione del 6 maggio 1981, ratificato con legge 22 aprile 1985 n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell'interessato, quale deroga al principio di specialità. Ne consegue che nessuna valenza può essere attribuita, in virtù dell'art. 696 cod. proc. pen., alla rinuncia del principio di specialità manifestata dall'estradando nell'Extradition Act.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 06/05/1981 art. 15, Legge 22/04/1985 num. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)