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Sez. 2, Sentenza n. 2627 del 04/05/1982 Ud. (dep. 25/03/1983) Rv. 158074 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - CONTESTUALITÀ TEMPORALE FRA SOTTRAZIONE E VIOLENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158074-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - CONTESTUALITÀ TEMPORALE FRA SOTTRAZIONE E VIOLENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per la configurabilità del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia, ma è invece necessario e sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'Azione complessiva, e cioè che dette attività si presentino come un'Azione unitaria posta in essere al fine di impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. Ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'Assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica, sempre che tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia intercorra un intervallo di tempo idoneo a realizzare, secondo principi di ordine logico, i requisiti della quasi-flagranza. (Conf mass n 151318; (Conf mass n 149829; (Conf mass n 147478).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)