Sez. L, Sentenza n. 4568 del 01/08/1984 (Rv. 436471 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ED ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO - OBBLIGO DEL GIUDICE ADITO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ED ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO - OBBLIGO DEL GIUDICE ADITO.*
A seguito della sentenza n. 93 del 1979 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 del R.d. 6 gennaio 1931 n. 148 (modificato dalla legge n. 633 del 1957) nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la sola improcedibilità dell'Azione giudiziaria quando manca o è tardivamente proposto il reclamo gerarchico nelle controversie degli autoferrotramvieri aventi ad oggetto il riconoscimento di qualifica o di altri diritti non esclusivamente patrimoniali, ove, in una di dette controversie, risulti che il reclamo gerarchico non sia stato neppure tardivamente presentato, il giudice deve in via analogica fare applicazione del disposto dell'art. 443 cod. proc. civ. e perciò sospendere il giudizio assegnando all'attore il termine per la presentazione del reclamo stesso. (V 2180/82, mass n 420056; (V 2722/80, mass n 406487).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 663
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)