Sez. L, Sentenza n. 2722 del 24/04/1980 (Rv. 406487 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTO DI DENEGATA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - RICORSO GERARCHICO - TARDIVITA - AZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDIBILITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTO DI DENEGATA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - RICORSO GERARCHICO - TARDIVITA - AZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDIBILITA.*
In tema di rapporto di lavoro del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione in concessione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 93 del 26 luglio 1979 che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 10 del RD 8 gennaio 1931 n 148, modificato con legge 24 luglio 1957 n 633, nella parte in cui dispone l'improponibilita e non la sola improcedibilita dell'Azione giudiziaria nel caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, nonche in quelle aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale, e procedibile l'Azione giudiziaria che sia stata proposta malgrado la tardiva presentazione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di denegata attribuzione della qualifica, in aderenza alla disciplina dell'art 443 cod proc civ, che attiene al possibile previo esperimento del procedimento amministrativo. (V 79/93, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)