diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3126 del 01/04/1987 (Rv. 452218 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE FONDIARIA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - EVENTUS DAMNI - NOZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE A TITOLO ONEROSO - CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL TERZO ACQUIRENTE DEL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLE RAGIONI DEL CREDITORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452218-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE FONDIARIA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - EVENTUS DAMNI - NOZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE A TITOLO ONEROSO - CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL TERZO ACQUIRENTE DEL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLE RAGIONI DEL CREDITORE - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'Azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., che ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'art. 2740 cod. civ., l'eventus damni che giustifica e condiziona tale tutela a favore del creditore consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecatogli dall'atto di disposizione (posto in essere dal debitore) che, se a titolo oneroso, richiede altresì la consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. (V 398/82, mass n 418099; (V 398/82, mass n 418098; (V 3925/79, mass n 400387).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)