Sez. 3, Sentenza n. 398 del 21/01/1982 (Rv. 418098 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - CONOSCENZA DEL CREDITO SPECIFICO DA PARTE DEL TERZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - CONOSCENZA DEL CREDITO SPECIFICO DA PARTE DEL TERZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'accoglimento dell'Azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ., basta che il creditore dimostri la consapevolezza, nel terzo acquirente, che, attraverso l'atto di disposizione, il suo dante causa - già vincolato verso altri creditori - diminuisca il proprio patrimonio e, conseguentemente, le garanzie spettanti ai creditori ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., in modo da recar pregiudizio alle ragioni di costoro, mentre non occorre che l'istante dimostri anche la conoscenza avuta dal terzo del credito specifico a tutela del quale egli agisce. (V 2263/73, mass n 365539; (Conf 68/77, mass n 383575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)