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Sez. L, Sentenza n. 456 del 26/01/1989 (Rv. 461568 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO - AZIONE ESPERITA DA UN AGENTE DI COMMERCIO CONTRO IL PREPONENTE - PERDITA O RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - OMISSIONE ANTERIORE ALLA INTRODUZIONE DELLA PENSIONE - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461568-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO - AZIONE ESPERITA DA UN AGENTE DI COMMERCIO CONTRO IL PREPONENTE - PERDITA O RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - OMISSIONE ANTERIORE ALLA INTRODUZIONE DELLA PENSIONE - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo all'Azione risarcitoria esperita da un agente di commercio contro il preponente, per omissioni contributive in favore dell'ENASARCO implicanti perdita o riduzione del trattamento pensionistico introdotto con il d.m. 10 settembre 1962, la prevedibilità del danno ai sensi ed agli effetti dell'art. 1225 cod. civ., qualora l'omissione contributiva sia anteriore alla data della suddetta introduzione della pensione, dev'essere esclusa alla stregua dell'interpretazione della normativa previgente, costituita dagli accordi collettivi del 30 giugno 1938, del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi vigore erga omnes, atteso che questi attribuivano all'assicurato un trattamento sostanzialmente non esorbitante dall'indennità di fine rapporto contemplata dall'art. 1751 cod. civ. (sia pure obbligatoriamente trasformata in Forma previdenziale) e che quindi, il successivo sistema pensionistico non è qualificabile come una semplice e prevedibile evoluzione di tale pregresso trattamento. (V 6216/86, mass n 448479).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DM 10/09/1962

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)