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Sez. 6, Sentenza n. 490 del 14/12/1971 Ud. (dep. 29/01/1972) Rv. 119949 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PECULATO - ARTIFICI SUCCESSIVI ALL'APPROPRIAZIONE - NON VALGONO A QUALIFICARE IL REATO COME TRUFFA.*
Stato
decisa il 1971-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119949-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PECULATO - ARTIFICI SUCCESSIVI ALL'APPROPRIAZIONE - NON VALGONO A QUALIFICARE IL REATO COME TRUFFA.*

Non vale a far qualificare giuridicamente come truffa, anziche come peculato o malversazione, il comportamento dell'ufficiale postale, la circostanza che questi abbia usato degli artifizi (come l'alterazione di dati contabili), perche tali artifizi non riguardano il momento in cui avviene l'appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale gia aveva il possesso, ma sono successivi e destinati ad occultare l'appropriazione gia commessa. (V 116103, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)