Sez. 6, Sentenza n. 192 del 24/10/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167325 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - TRUFFA - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE: BUONI FRUTTIFERI POSTALI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - TRUFFA - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE: BUONI FRUTTIFERI POSTALI.*
Il criterio differenziale tra la malversazione e la truffa risiede non già nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso, bensì nel modo in cui l'agente viene in possesso del denaro di cui si appropria. Possesso che, nella malversazione, deriva dalla ragione di ufficio e quindi preesiste alla illecita conversione del denaro in profitto proprio, mentre nella truffa, consegue alla Azione dell'agente. (fattispecie relativa a ritenuto reato di malversazione, anziché quello di truffa aggravata indicato dal ricorrente, nella corresponsione al privato di somme inferiori a quelle dovute per il rimborso di buoni fruttiferi e nell'appropriazione della differenza da parte dell'ufficiale postale). (V mass n 119949).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)