Sez. L, Sentenza n. 12668 del 15/12/1997 (Rv. 510923 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Presupposti - "Regolare esecuzione" degli affari - Portata - Conseguimento del risultato economico utile - Rilevanza - Contratti con esecuzione non "ortodossa" o parziale - Diritto alla provvigione - Sussistenza - Limiti.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE
La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non "ortodossa" o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)