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Sez. L, Sentenza n. 238 del 20/01/1975 (Rv. 373431 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373431-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - LIMITI.*

In applicazione del combinato disposto degli artt 1748 e 2697 cod civ nel rapporto di Agenzia, quando l'agente faccia valere in giudizio il proprio diritto alla provvigione, gli incombe l'Onere di provarne i fatti costitutivi in tutti i loro elementi, ossia, non soltanto che il contratto o i contratti da lui promossi siano stati in realta conclusi per conto del proponente, ma altresi che i relativi affari siano andati a 'buon finé, abbiano cioe avuto piena e regolare esecuzione con l'effettivo e completo pagamento della merce da parte dei compratori: altrimenti il reclamato diritto alla provvigione non potra riconoscersi perfezionato, o potra esserlo solo in proporzione alla parte dell' affare concluso per cui l'agente abbia fornito la prova della regolare esecuzione. (V 910/73, mass n 363269; 3905/68, mass n 337409; (V 650/68, mass n 331823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)