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Sez. L, Sentenza n. 5850 del 06/11/1982 (Rv. 423596 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE COME LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IMPUGNAZIONE DEL RECESSO NEL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA CARENZA DEGLI ESTREMI DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423596-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE COME LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IMPUGNAZIONE DEL RECESSO NEL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA CARENZA DEGLI ESTREMI DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA.*

L'intimazione del licenziamento come licenziamento collettivo per riduzione di personale comporta, per il datore di lavoro che la effettua, l'assunzione del rischio delle conseguenze di tale dichiarazione, che, rappresentando una situazione di non applicabilità della legge 15 luglio 1966 n. 604, pone i lavoratori destinatari nell'affidamento di non dover impugnare il recesso nel termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 6 della stessa legge. Consegue che l'eventuale successivo accertamento della carenza degli estremi del licenziamento collettivo non può risolversi in danno dei lavoratori medesimi, ai quali, nonostante il mancato esperimento nel termine dell'impugnativa suddetta, non è precluso di contestare la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle altre norme della legge citata. (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)