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Sez. 2, Sentenza n. 611 del 13/03/1963 (Rv. 260806 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE - NOZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260806-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE - NOZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituiscono innovazioni vietate (se non risultino approvate, nei modi di legge, dai condomini) quelle opere che alterino sostanzialmente la destinazione o la funzionalita della cosa comune, in guisa da turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei partecipanti. Si risolve in giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione, quello con cui il giudice di merito, sulla scorta delle risultanze di causa, dichiara che l'uso della cosa comune, fatta da un condomino, muti la normale destinazione e funzionalita della cosa stessa e si manifesti in opera comunque pregiudizievole ad esigenze di igiene o di sicurezza del fabbricato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)