Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/09/1977 (Rv. 387717 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE -CONDIZIONI - RECINZIONE DELLA ZONA VERDE DI UN VIALE COMUNE - INNOVAZIONE - ESCLUSIONE - MUTAMENTO DELL'USO DELLA COSA COMUNE - ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONSENSO (FORMA E NECESSITA) - MAGGIORANZA NECESSARIA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE -CONDIZIONI - RECINZIONE DELLA ZONA VERDE DI UN VIALE COMUNE - INNOVAZIONE - ESCLUSIONE - MUTAMENTO DELL'USO DELLA COSA COMUNE - ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONSENSO (FORMA E NECESSITA) - MAGGIORANZA NECESSARIA.*
Costituiscono innovazioni vietate, se non approvate nei modi di legge dai condomini, quelle opere che alterano sostanzialmente la destinazione e la funzionalita della cosa comune, in guisa da turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei partecipanti. Pertanto la recinzione della zona verde di un viale comune per evitare un indiscriminato calpestio dell'area, deliberata dall'assemblea dei condomini a difesa della proprieta condominiale, non e suscettibile di inquadramento in una ipotesi di innovazione diretta al miglioramento o all'uso piu comodo o al maggior rendimento della cosa comune e tanto meno puo essere assimilata a una innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa, bensi configura un semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione della cosa comune, rientrante negli Atti di ordinaria amministrazione devoluti all'amministratore, per i quali e sufficiente la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art 1136 cod civ. (V 2945/74, mass n 371391; (V 2132/69, mass n 341428; (V 611/63, mass n 260806).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)