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Sez. L, Sentenza n. 4069 del 19/02/2013 (Rv. 625562 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per miglioramento o peggioramento e rettifica per errore - Differenze sul piano funzionale - Individuazione del procedimento - Valutazione di merito - Conseguenze - Domanda di rettifica per errore - Riconoscimento dell'aggravamento sopravvenuto accertato dal consulente tecnico d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625562-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonché diversa disciplina, in quanto il primo si fonda sulla variazione, in meglio od in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro determinati limiti temporali, alla condizione di bisogno dell'assicurato, variabile nel tempo, mentre il secondo si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull'esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge, fermo restando che l'individuazione del procedimento, spettante al giudice di merito, va operata in base ai rispettivi presupposti e non in forza del mero "nomen" attribuito dalla parte. Ne consegue che ove l'assicurato si sia limitato a domandare l'accertamento dell'erroneità della liquidazione della rendita ex art. 104 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (con indicazione della misura dell'indennità ritenuta corretta) senza chiedere, né in via amministrativa, né in sede giudiziale, la verifica del sopravvenuto aggravamento dei postumi dell'infortunio, non si può tenere conto del peggioramento che sia stato rilevato dal consulente tecnico d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146 com. 5, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)