Sez. L, Sentenza n. 14773 del 13/07/2005 (Rv. 583361 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per miglioramento o peggioramento e rettifica per errore - Differenze sul piano funzionale - Individuazione del procedimento - Valutazione di merito - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonchè diversa disciplina, in quanto il primo (regolato dall'art. 83 del d.P.R. n. 1224 del 1965 per gli infortuni sul lavoro, dall'art. 137, stesso d.P.R. per le malattie professionali, dall'art. 146, quinto comma, stesso d.P.R. per la silicosi e asbestosi, e dall'art. 13, comma quarto, del d.lgs. n. 38 del 2000 per le malattie neoplastiche) si fonda sulla variazione, in meglio od in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro certi limiti temporali, alla condizione di bisogno dell'assicurato, variabile nel tempo, mentre il secondo (regolato attualmente dall'art. 9 del citato d.lgs.), si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull'esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge.L'individuazione del procedimento in concreto intrapreso deve essere compiuta sulla base dei rispettivi presupposti, e non del "nomen" ad esso attribuito dal soggetto che ne abbia assunto l'iniziativa, ed è attività riservata al giudice di merito, che non è vincolato dalla qualificazione data dalle parti nè dal tipo di procedimento instaurato dall'istituto previdenziale.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo correttamente qualificato la fattispecie come revisione della rendita per miglioramento, aveva poi applicato alla stessa le disposizioni di cui all'art. 9, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 38 del 2000, dettate per l'istituto diverso della revisione per errore).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 146, Legge 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)