Sez. 5, Sentenza n. 10695 del 11/05/2009 (Rv. 608421 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Tariffe d'estimo, rendite e criteri di classamento delle unità immobiliari urbane - Revisione ex art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 1993 - Applicazione fino al 31 dicembre del d.m. 20 gennaio 1990 - Portata generale della disciplina transitoria - Accoglimento "medio tempore" di ricorso del Comune avverso le nuove tariffe revisionate - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di catasto dei fabbricati, l'art. 2, comma 1, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nel prevedere la revisione generale, con decreto del Ministro delle finanze, delle tariffe d'estimo, delle rendite e dei criteri di classamento delle unità immobiliari urbane, stabilisce che, fino al 31 dicembre 1993, restano applicabili le tariffe d'estimo e le rendite determinate in base al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990; tale disciplina si applica anche nel caso di accoglimento, prima della predetta data, di ricorsi presentati (ai sensi del comma 1-bis dell'art. 2 del d.l.) dai Comuni avverso le nuove tariffe revisionate, esplicando la decisione efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1 com. 3, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DM Finanze 20/01/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)