Sez. L, Sentenza n. 6702 del 07/12/1982 (Rv. 424336 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA DEL COMUNE - REQUISITI NUMERICI EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E 35 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ACCERTAMENTO DEL RIFERIMENTO AL LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI UN DIPENDENTE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA DEL COMUNE - REQUISITI NUMERICI EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E 35 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ACCERTAMENTO DEL RIFERIMENTO AL LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI UN DIPENDENTE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
L'accertamento, compiuto dal giudice del merito, che nel luogo in cui il dipendente svolgeva la sua attività fossero occupati solo cinque o sei lavoratori non è sufficiente ad escludere la sussistenza del requisito numerico stabilito dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966, che si riferisce alla totalità del personale alle dipendenze dell'imprenditore, anche in Sede e stabilimenti diversi, né - in Mancanza di verifica della qualificabilità di detto luogo come unica ed autonoma unità produttiva dell'azienda nel comune - del requisito numerico stabilito dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori. (V 312/81, mass n 410753; (V 2691/77, mass n 386346).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)