Sez. L, Sentenza n. 2691 del 24/06/1977 (Rv. 386346 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - UNITA PRODUTTIVA - NOZIONE - FUNZIONE - AUTONOMIA - REQUISITO ESSENZIALE - MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO - PREGIUDIZIO DEL LAVORATORE - TUTELA EX ART 13 DELLA PREDETTA LEGGE - NUCLEO ORGANIZZATO CUI E ADDETTO IL LAVORATORE - REQUISITO DELL'AUTONOMIA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - UNITA PRODUTTIVA - NOZIONE - FUNZIONE - AUTONOMIA - REQUISITO ESSENZIALE - MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO - PREGIUDIZIO DEL LAVORATORE - TUTELA EX ART 13 DELLA PREDETTA LEGGE - NUCLEO ORGANIZZATO CUI E ADDETTO IL LAVORATORE - REQUISITO DELL'AUTONOMIA - IRRILEVANZA.*
La nozione di 'unita produttivĂ formulata dall'art 35 dello statuto dei lavoratori (legge n 300 del 1970) ha la funzione di delimitare il campo di applicazione della tutela di cui all'art 18 e della normativa sull'attivita sindacale: essa comprende, percio, nuclei organizzati cui e coessenziale, o per i quali e prescritto (come per il reparto), il requisito dell'autonomia, a giustificazione della Rilevanza ad essi attribuita ai fini della piu intensa protezione accordata ai dipendenti che vi sono inseriti. Tale requisito, invece, e del tutto irrilevante ai fini della tutela di cui all'art 13, modificativo dell'art 2103 cod civ, in quanto tale norma si propone di evitare unicamente il pregiudizio derivante al lavoratore dal mutamento del luogo di lavoro, in ordine al quale non eserciterebbe alcuna influenza il fatto che il nucleo organizzato, al quale il lavoratore e addetto, sia autonomo oppure no.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)