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Sez. 2 - , Sentenza n. 31859 del 08/07/2020 Ud. (dep. 12/11/2020) Rv. 280004 - 02

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 493-bis cod. pen. – Concorso formale – Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280004-02

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

È configurabile il concorso formale tra il reato di circonvenzione di incapace, previsto dall'art. 643 cod. pen., e quello di cui all'art. 493-bis cod. pen., trattandosi di fattispecie che descrivono condotte strutturalmente differenti e tutelano beni giuridici diversi, ovvero, rispettivamente, il patrimonio di chi si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai propri interessi patrimoniali, e l'interesse generale al regolare svolgimento dell'attività finanziaria mediante mezzi sostitutivi del contante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Cod. Pen. art. 493 bis, Cod. Pen. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)