Sez. 1, Sentenza n. 7090 del 29/12/1988 (Rv. 461252 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - FORMA SCRITTA - ACCORDO CONVENUTO DA SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO - PREVIA AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO CON PROCURA O MANDATO - NECESSITÀ - REDAZIONE PER ISCRITTO - MANCANZA - CONSEGUENZA - MANDATO TACITO RAPPRESENTATIVO EX ART. 217 COD. CIV. - INIDONEITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - FORMA SCRITTA - ACCORDO CONVENUTO DA SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO - PREVIA AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO CON PROCURA O MANDATO - NECESSITÀ - REDAZIONE PER ISCRITTO - MANCANZA - CONSEGUENZA - MANDATO TACITO RAPPRESENTATIVO EX ART. 217 COD. CIV. - INIDONEITÀ.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'accordo sull'ammontare dell'indennità, preveduto dall'art. 26 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, - come per la cessione del bene ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971 - deve farsi per iscritto, sicché, quando esso sia convenuto da soggetto diverso dal proprietario, è necessario che questi l'abbia autorizzato con procura o mandato che, per la regola di corrispondenza tra Forma di tali Atti e Forma di quello da concludersi dal rappresentante, dovrà esser stato anch'esso redatto per iscritto. Ne consegue che non è validamente sottoscritto dal marito l'accordo relativo ad un bene della moglie, se manchino una procura o mandato di questa redatti per iscritto, non essendo equivalente un mandato tacito rappresentativo sulla base dell'art. 217 cod. civ.. (V 2179/87, mass n 451409, sulla seconda parte; (V 3293/73, mass n 367168, sull'ultima parte; (Conf 3652/68, mass n 336930, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 217, Cod. Civ. art. 1392, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)