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Sez. U, Sentenza n. 2179 del 02/03/1987 (Rv. 451409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEL LEGALE SENZA PROCURA SCRITTA - INEFFICACIA - RATIFICA DA PARTE DEL LAVORATORE - NOTIFICA AL DATORE DI LAVORO ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEL LEGALE SENZA PROCURA SCRITTA - INEFFICACIA - RATIFICA DA PARTE DEL LAVORATORE - NOTIFICA AL DATORE DI LAVORO ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA - NECESSITÀ.*

In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa che - secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - deve essere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la Forma scritta ad substantiam) che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza ex lege previsto dall'art. 6 cit.), da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore sempre che tale ratifica rivesta la Forma scritta e - come l'impugnativa - sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza. Consegue che, ove l'impugnativa del licenziamento sia proposta dal legale del lavoratore senza il rilascio da parte di quest'ultimo della detta procura scritta, il successivo ricorso giudiziario contenendo, con la relativa procura al difensore stesso che già abbia posto in essere il detto atto, la ratifica scritta del suo operato, deve essere notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 cit.. (Conf 375/83, mass n 425189; (contra 4750/82, mass n 422717).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)