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Sez. 2, Sentenza n. 599 del 09/03/1970 (Rv. 345719 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANTERIORE ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA O DI ALTRO ATTO GIUDIZIALE EQUIPARATO - PRODUZIONE DELLA TERZA COPIA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - DISPENSA DEL RICHIEDENTE DALL'ONERE DI PRODURRE LA COPIA AUTENTICA DEL TITOLO ESECUTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345719-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANTERIORE ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA O DI ALTRO ATTO GIUDIZIALE EQUIPARATO - PRODUZIONE DELLA TERZA COPIA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - DISPENSA DEL RICHIEDENTE DALL'ONERE DI PRODURRE LA COPIA AUTENTICA DEL TITOLO ESECUTIVO - ESCLUSIONE.*

La terza copia della nota di trascrizione che, a norma dell'art 2669 cod civ, deve essere prodotta nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione ipotecaria prima della registrazione della sentenza o di altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, non dispensa il richiedente dall'Onere di produrre la copia autentica del titolo esecutivo, ancorche non ancora registrato, avendo essa il solo scopo di assicurare il pronto pagamento dell'imposta di registro mediante il suo invio da parte del conservatore al competente ufficio finanziario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2669, Cod. Civ. art. 2836

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)